Il Bonus Ristrutturazioni prevede una detrazione fiscale fino ad un massimo di spesa di € 96.000,00 per immobili ad uso abitativo (sia per singole abitazioni, sia per condomini), da suddividere in dieci rate annuali di pari importo.
La detrazione può essere richiesta per lavori effettuati sulle singole unità immobiliari ed è possibile far rientrare negli interventi dedicati alla ristrutturazione edilizia, anche quelli relativi alla demolizione e alla ricostruzione.
Le aliquote di detrazione subiranno una riduzione progressiva, nello specifico:
• 2026: 50% per le prime case e al 36% per le altre abitazioni;
• 2027: 36% per le prime case e al 30% per le altre.
Chi può usufruire del bonus?
Le detrazioni fiscali edilizie spettano a tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato, che sostengono spese di ristrutturazione.
All’agevolazione possono accedere:
• i proprietari o nudi proprietari degli immobili oggetto dell’intervento;
• i titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
• locatari o comodatari;
• il familiare convivente con il possessore o con il detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
• soci di cooperative divise e indivise;
• il convivente more uxorio (per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2026)
• gli imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
• soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
• condomino, nel caso di interventi su parti comuni degli edifici.
Nella circolare numero 13 del 9 maggio 2023, l’ Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti. Ad esempio, in caso di un inquilino con regolare contratto d’affitto, che è venuto a mancare, il convivente può subentrare nella fruizione del bonus? La risposta è sì, ma nel rispetto di determinate condizioni. Per prima cosa il convivente deve essere un erede del beneficiario deceduto. Inoltre il convivente deve subentrare nella titolarità del contratto di locazione (l’affitto per intenderci).
Cittadini italiani residenti all’estero
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche i cittadini italiani residenti all’estero possono usufruire della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione sostenute, a patto che i lavori riguardino immobili posseduti in Italia e utilizzati, anche solo saltuariamente, dal contribuente e dalla sua famiglia.
Il chiarimento riguarda in particolare le abitazioni non considerate “principali”, poiché la nozione di dimora abituale – richiesta per beneficiare delle aliquote agevolate più alte (come il 50% per le prime case) – non può essere applicata ai residenti all’estero.
Tuttavia, la detrazione standard prevista per il recupero del patrimonio edilizio resta valida anche per i soggetti non residenti, a condizione che l’immobile non sia locato e che le spese siano debitamente documentate.
Come ottenere il Bonus Ristrutturazione?
Per poter accedere all’incentivo, la procedura da seguire è la seguente:
• inviare alla ASL competente, prima di iniziare i lavori, una comunicazione tramite raccomandata A. R. (Avviso di Ricevimento), salvo i casi in cui la normativa sulla sicurezza nei cantieri non richieda la notifica preliminare;
• pagare le spese deducibili tramite bonifico bancario o postale che riporti chiaramente:
– la causale del versamento;
– il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
– il codice fiscale o la partita IVA della ditta o del professionista che ha eseguito i lavori.
Inoltre, nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati i dati catastali che identificano l’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, anche l’atto di comodato o di locazione.
È inoltre molto importante conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti:
→ Le abilitazioni amministrative richieste per la tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se non previste basta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nella quale bisogna indicare la data di inizio dei lavori e va attestato che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;
→ La domanda di accatastamento, se si tratta di immobili non ancora censiti;
→ Le ricevute di pagamento dell’IMU, sempreché sia dovuta;
→ La delibera assembleare che approva l’esecuzione dei lavori nonché la tabella millesimale di ripartizione delle spese, qualora si tratti di interventi sulle parti condominiali;
→ La dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori resa dal possessore dell’immobile, in caso di interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi;
→ La comunicazione preventiva all’ASL contenente la data di inizio dei lavori, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
→ Le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute;
→ Le ricevute dei bonifici di pagamento.
Come funziona per chi esegue lavori in proprio?
Non sono esclusi dal bonus neanche coloro che intendono eseguire lavori in proprio.
In questo caso, però, hanno diritto al rimborso solo per quanto riguarda l’acquisto dei materiali utili alla ristrutturazione.
Gli interventi ammessi
Chi ha diritto al bonus casa può accedere a diverse agevolazioni su interventi inerenti a forme di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, demolizione e ristrutturazione edilizia ma anche lavori di restauro. Sono ammessi anche gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi.
Da non tralasciare, poi, i lavori finalizzati:
• all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi come oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione);
• alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Il bonus può essere richiesto anche per:
– interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
– interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;
– interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici;
– inerventi per l’adozione di misure antisismiche;
– interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.
Relativamente ai lavori sulle parti comuni degli edici residenziali sono fiscalmente agevolabili solo i seguenti:
→ MANUTENZIONE ORDINARIA;
→ MANUTENZIONE STRAORDINARIA;
→ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO;
→ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA.
Per quanto riguarda le singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale rientrano, nel Bonus Ristrutturazioni, gli interventi di:
→ MANUTENZIONE STRAORDINARIA;
→ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO;
→ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA.
Elenco degli interventi ammissibili
Gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili di energia sono:
• caldaia;
• condizionatori;
• camino;
• fotovoltaico;
• finestre;
• facciate;
• infissi;
• impianto elettrico;
• pavimenti;
• persiane;
• risparmio energetico;
• tende da sole.
Occorre ricordare che, dal 2018, sussiste l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati, proprio come già avviene per la riqualificazione energetica degli edifici. Una comunicazione che si rende indispensabile per una miglior valutazione e il monitoraggio degli obiettivi raggiunti in ambito energetico a seguito della ristrutturazione edilizia.
Una volta terminati i lavori e dopo aver eseguito il collaudo, si hanno 90 giorni di tempo per inviare la documentazione all’ENEA, attraverso il portale dedicato.
Quali sono gli interventi soggetti a comunicazione ENEA?
Gli interventi che devono essere comunicati ad ENEA attraverso l’invio di specifica documentazione sono diversi a seconda della tipologia. Di seguito l’elenco completo dei lavori da comunicare.
STRUTTURE EDILIZIE
• riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
• riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
• riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno.
INFISSI
Riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi.
IMPIANTI TECNOLOGICI
• installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
• sostituzione digeneratori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
• sostituzionedi generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
• pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
• sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
• microgeneratori (Pe<50kWe);
• scaldacqua a pompa di calore;
• generatori di calore a biomassa;
• installazione disistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
• installazionedi sistemi di termoregolazione e building automation;
• installazione di impianti fotovoltaici.
Bonifico “parlante” per i pagamenti
Oltre agli obblighi già indicati, la normativa prevede che, per accedere al Bonus Casa, i pagamenti necessari a sostenere le spese degli interventi siano effettuati tramite bonifico “parlante”.
Questa tipologia di pagamento si differenzia dal più comune bonifico perché oltre ai dati verso cui è indirizzato (nome, cognome, indirizzo), l’Iban e la causale del versamento, indica anche il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva di chi ha eseguito gli interventi.
Cosa cambia nel 2026?
I requisiti e le aliquote restano inalterati rispetto al 2025.
La detrazione Irpef spalmata nell’arco di dieci anni, infatti, consente anche per il 2026 di recuperare fino al 50% delle spese sostenute per lavori eseguiti nell’abitazione principale e fino al 36% nel caso in cui gli interventi riguardino seconde case o altri tipi di immobili.
Dal 2026 cambia la soglia di esenzione della prima casa ai fini Isee e della scala di equivalenza, che ora viene innalzata a € 91.500,00, incrementata di € 2.500,00 per ogni figlio convivente successivo al primo. Con una modifica arrivata all’ultimo minuto in Senato, per chi vive nelle grandi città la soglia è elevata a € 200.000,00.
Per gli affitti brevi, invece, l’aliquota della cedolare secca resta al 21% se si ha una sola casa, sulla seconda al 26%, dalla terza (non più dalla quinta) scatta reddito d’impresa e servirà la partita Iva.
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